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3.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/24 |
Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2019 – OS/Commissione
(Causa T-528/16) (1)
(«Funzione pubblica - Riforma dello Statuto e del RAA entrata in vigore il 1 gennaio 2014 - Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 - Prelievo di solidarietà a partire dal 1 gennaio 2014 - Sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni per il 2013 e il 2014»)
(2020/C 36/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OS (rappresentanti: J.-N. Louis, R. Metz e D. Verbeke, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)
Intervenienti a sostegno del ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di fissare la retribuzione del ricorrente per il mese di gennaio 2014, quale concretizzata nel foglio paga di tale mese trasmessogli il 13 gennaio 2014 e che sarebbe il primo foglio paga recante applicazione nei suoi confronti dell’articolo 65, paragrafo 4, e dell’articolo 66 bis dello statuto, di cui all’articolo 1, punti 44 e 46 del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag.15), che prevedono, rispettivamente, la sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni per il 2013 e il 2014 e l’introduzione di un prelievo di solidarietà a partire dal 1o gennaio 2014.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
OS è condannato alle spese. |
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3) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
(1) GU C 7 del 12.1.2015 (causa inizialmente registrata dinanzi Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-122/14) e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).