10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 445/15


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2018 — Epsilon International/Commissione

(Causa T-477/16) (1)

([«Clausola compromissoria - Contratti stipulati nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Interesse ad agire - Costi ammissibili - Sospensione di pagamento - Domanda di annullamento - Decisione di inserire la ricorrente nella banca dati centrale del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) - Atto non impugnabile - Irricevibilità»])

(2018/C 445/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Epsilon International SA (Marousi, Grecia) (rappresentanti: D. Bogaert e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà, A Katsimerou e A. Kyratsou, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare, in primo luogo, che gli importi pagati dalla Commissione nell’ambito delle convenzioni di sovvenzione Briseide, i-SCOPE e Smart-Islands costituiscono costi ammissibili, in secondo luogo, che le decisioni della Commissione di sospendere i pagamenti per i progetti i-Locate, eENV-Plus, GeoSmartCity e c-Space sono prive di fondamento e, in terzo luogo, che il comportamento illecito della Commissione ha causato un danno alla ricorrente, e, dall’altro, domanda fondata, in primo luogo, sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione Ares(2016) 2835215 della Commissione, del 17 giugno 2016, che ha inserito l’Epsilon nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e, in secondo luogo, sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito di tale atto

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Epsilon International SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 402 del 31.10.2016.