30.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 369/15 |
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Freunde)
(Causa T-450/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beste Freunde - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 369/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: sheepworld AG (Ursensollen, Germania) (rappresentante: S. von Rüden, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2016 (procedimento R 93/2016-4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo Beste Freunde come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sheepworld AG è condannata alle spese. |