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4.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 190/24 |
Sentenza del Tribunale del 20 aprile 2018 — holyGhost / EUIPO — CBM (holyGhost)
(Causa T-439/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo holyGhost - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore HOLY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 190/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: holyGhost GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Wiedemann e D. Engbrink, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente A. Schifko, successivamente D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 maggio 2016 (procedimento R 2867/2014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la CBM e la holyGhost.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La holyGhost GmbH è condannata alle spese. |