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15.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 139/44 |
Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Almashreq Investment Fund/Consiglio
(Causa T-415/16) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Diritto all’onore e alla reputazione - Diritto di proprietà - Presunzione d’innocenza - Proporzionalità»)
(2019/C 139/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Almashreq Investment Fund (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Kyriakopoulou, G. Étienne e A. Vitro, successivamente S. Kyriakopoulou e A. Vitro, e infine S. Kyriakopoulou, A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), nonché dei suoi conseguenti atti di esecuzione, della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), e della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Almashreq Investment Fund è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea. |