3.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 436/35


Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a. / Commissione

(Causa T-364/16) (1)

((«Dumping - Importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina - Modifica del codice addizionale TARIC per una società - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Incidenza diretta - Incidenza individuale - Ricevibilità - Effetti di una sentenza di annullamento - Regola del parallelismo delle forme»))

(2018/C 436/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice Repubblica ceca), e gli altri 12 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato alla sentenza (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, e B. Byrne, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Demeneix e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 3 giugno 2016 di rimuovere la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall’elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla con il nuovo codice addizionale TARIC C 129, per tutti i codici della nomenclatura combinata menzionati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2015, L 322, pag. 21).

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 3 giugno 2016 di rimuovere la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall’elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla con il codice addizionale TARIC C 129, per tutti i codici della nomenclatura combinata menzionati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, è annullata.

2)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e dagli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato.


(1)  GU C 305 del 22.8.2016.