20.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/24 |
Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO — Gianni Versace (VERSACCINO)
(Causa T-337/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VERSACCINO - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VERSACE - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])
(2017/C 392/30)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl (Busto Arsizio, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Caricato, in seguito M. Cartella e B. Cartella, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gianni Versace SpA (Milano, Italia) (rappresentante: M. Francetti, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2016 (procedimento R 1172/2015-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gianni Versace e la Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl è condannata alle spese. |