27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/26


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Klyuyev/Consiglio

(Causa T-240/16) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Base giuridica - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di proprietà - Diritto alla reputazione - Eccezione di illegittimità»))

(2018/C 301/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson e T. Garner, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič Bruni e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. Andriy Klyuyev è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il sig. Klyuyev è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso.

4)

Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Klyuyev, per quanto riguarda la domanda di annullamento parziale della decisione 2017/381 e del regolamento di esecuzione 2017/374, formulata nella memoria di adattamento.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.