201806290561986672018/C 249/272102016TC24920180716IT01ITINFO_JUDICIAL20180606222321

Causa T-210/16: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Lukash / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco — Obbligo di motivazione — Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco — Errore di fatto — Errore di valutazione — Diritti della difesa — Diritto a un ricorso effettivo — Diritto di proprietà»)


C2492018IT2210120180606IT0027221232

Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Lukash / Consiglio

(Causa T-210/16) ( 1 )

«(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco — Obbligo di motivazione — Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco — Errore di fatto — Errore di valutazione — Diritti della difesa — Diritto a un ricorso effettivo — Diritto di proprietà»)»

2018/C 249/27Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olena Lukash (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), in terzo luogo, della decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 142, pag. 30), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/869 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 142, pag. 1), in quarto luogo, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2016, L 60, pag. 1), e, in quinto luogo, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2017, L 58, pag. 1), nei limiti in cui il nome della ricorrente è stato inserito e mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi cui si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Olena Lukash è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 243 del 4.7.2016.