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18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/29 |
Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2017 — Mundipharma / EUIPO — Multipharma (MULTIPHARMA)
(Causa T-144/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MULTIPHARMA - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore MUNDIPHARMA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 437/34)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mundipharma AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: F. Nielsen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. Kunz, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Multipharma SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: P. Goldenbaum e I. Rohr, avvocati)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 gennaio 2016 (procedimento R 2950/2014-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Mundipharma e la Multipharma.
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 gennaio 2016 (procedimento R 2950/2014-1) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Mundipharma AG, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Mundipharma per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
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3) |
La Multipharma SA sopporterà le proprie spese. |