8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/39


Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Belgio e Magnetrol International/Commissione

(Cause riunite T-131/16 e T-263/16) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti cui il Belgio ha dato esecuzione - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e che dispone il recupero dell’aiuto versato - Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) - Esenzione degli utili in eccesso - Autonomia fiscale degli Stati membri - Nozione di regime di aiuti - Misure di attuazione supplementari»)

(2019/C 131/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente nella causa T-131/16: Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente C. Pochet, M. Jacobs e J.-C. Halleux, successivamente C. Pochet e J.-C. Halleux, agenti, assistiti da M. Segura Catalán e M. Clayton, avvocati)

Ricorrente nella causa T-263/16: Magnetrol International (Zele, Belgio) (rappresentanti: H. Gilliams e J. Bocken, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P.J. Loewenthal e B. Stromsky, successivamente P.J. Loewenthal e F. Tomat, agenti)

Interveniente nella causa T-131/16: Irlanda (rappresentanti: inizialmente E. Creedon, G. Hodge e A. Joyce, successivamente K. Duggan, M. Browne e M. Joyce, e infine M. Joyce e J. Quaney, agenti, assistiti da P. Gallagher, M. Collins, SC, B. Doherty e S. Kingston, barristers)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61).

Dispositivo

1)

Le cause T-131/16 e T-263/16 sono riunite ai fini della presente sentenza.

2)

La decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione, è annullata.

3)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Regno del Belgio, comprese le spese relative al procedimento sommario, e dalla Magnetrol International.

4)

L’Irlanda sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.