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11.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/30 |
Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2017 — Grecia / Commissione
(Causa T-26/16) (1)
([«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Irregolarità nella constatazione dell’importo dei crediti - Ritardi nella procedura di recupero dei crediti - Assenza di compensazione tra fondi - Determinazione dell’importo degli interessi - Proporzionalità - Rettifica finanziaria forfettaria - Articoli da 31 a 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Situazioni singole»])
(2017/C 424/42)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou e A. Vasilopoulou, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Sauka, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 303, pag. 35), nei limiti in cui essa riguarda la Repubblica ellenica.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |