12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/53


Ricorso proposto il 14 giugno 2016 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-29/16)

(2016/C 335/69)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: C. Cortese, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di trattenuta sulla pensione emanata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 85 dello statuto, per un importo pari a EUR 22 368,13 da prelevarsi sulla pensione di reversibilità concessa al ricorrente, nonché sulla pensione di orfani concessa ai suoi tre figli.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione dell’Ufficio Gestione e Liquidazione dei Diritti Individuali (Ufficio PMO.4) del 17 Agosto 2015, avente ad oggetto il recupero di somme versate indebitamente a titolo di pensione di reversibilità e di orfano, per quanto attiene ai diritti di ZZ e delle sue due figlie minori e, per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto del reclamo.

Annullare la decisione dell’Ufficio Gestione e Liquidazione dei Diritti Individuali (Ufficio PMO.4) del 17 Agosto 2015, avente ad oggetto il recupero di somme versate indebitamente a titolo di pensione di reversibilità e di orfano, per quanto attiene ai diritti di X e, per quanto necessario, la decisione implicita di rigetto del reclamo.

Condannare la Commissione alla riparazione del danno morale e materiale subito dai ricorrenti per la violazione del loro diritto ad una buona amministrazione e del dovere di sollecitudine nei loro confronti, in misura pari a, rispettivamente:

la differenza tra la remunerazione percepita da ZZ in quanto agente temporaneo EFSA di grado AD 9, e la remunerazione che questi percepirebbe quale funzionario della Commissione di grado AD 12, per il periodo di un anno;

l’ammontare della restituzione richiesta ai ricorrenti con la decisione impugnata, aumentato della differenza tra l’ammontare delle pensioni come stabilite dall’Avviso di modifica n. 2, da un lato, e dall’Avviso di modifica n. 3, dall’altro lato, per un periodo che va dal momento in cui l’Avviso di modifica n. 3 produce effetto, fino al momento in cui la famiglia fosse in grado di ristabilirsi nel precedente luogo di residenza abituale, da stabilirsi equitativamente in un anno dalla definizione del presente giudizio.

condannare la Commissione alle spese.