Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 luglio 2017 –
Lysoform Dr. Hans Rosemann e Ecolab Deutschland/ECHA

(causa C‑663/16 P) ( 1 )

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi – Articolo 95 – Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Pubblicazione di un elenco di principi attivi – Inserimento di una società in quanto fornitore di un principio attivo»

1. 

Procedimento giurisdizionale–Eccezione di irricevibilità–Oggetto–Obbligo per la parte che solleva l’eccezione di dedurre nella propria memoria argomenti sul merito della controversia–Insussistenza

(Regolamento di procedura della Corte, art. 151; regolamento di procedura del Tribunale, art. 130)

(v. punti 28‑33)

2. 

Procedimento giurisdizionale–Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità–Insussistenza

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 130, § 7)

(v. punto 36)

3. 

Ricorso di annullamento–Persone fisiche o giuridiche–Presupposti per la ricevibilità–Interesse ad agire–Legittimazione ad agire–Nozione

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punto 41)

4. 

Ricorso di annullamento–Persone fisiche o giuridiche–Atti che le riguardano direttamente e individualmente–Incidenza diretta–Criteri

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punto 42)

5. 

Ricorso di annullamento–Persone fisiche o giuridiche–Atti che le riguardano direttamente e individualmente–Interpretazione contra legem del requisito dell’incidenza diretta–Inammissibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punto 43)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e la Ecolab Deutschland GmbH sono condannate alle spese.

3) 

La Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la BASF SE e la Oxea GmbH sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alla domanda di intervento.


( 1 ) GU C 53 del 20.2.2017.