Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 21 novembre 2017 – Kerr

(causa C‑615/16) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 135, paragrafo 1, lettera f) – Diritti d’uso su beni immobili – Esenzioni – Ambito di applicazione – Nozione di “negoziazione”»

1. 

Questioni pregiudiziali–Ricevibilità–Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto–Portata–Domanda che fornisce elementi sufficienti sul contesto di fatto e di diritto–Possibilità per la Corte di dare una risposta utile al giudice del rinvio–Ricevibilità

(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

(v. punti 20-23)

2. 

Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Esenzioni–Operazioni sugli altri titoli–Ambito di applicazione–Prospezione di clientela e promozione di servizi riguardanti diritti d’uso su beni immobili forniti da un intermediario che garantisce la loro vendita a nome delle imprese che li commercializzano–Inclusione–Presupposto–Operazioni qualificabili come «operazioni finanziarie»–Criteri–Acquisizione di una partecipazione in una società oppure ottenimento di un credito che assicura l’attribuzione in proprietà o in godimento del bene immobile

[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, f)]

(v. punti 30-32, 34, 35)

3. 

Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Esenzioni–Esenzioni a favore di altre attività–Negoziazione–Nozione–Prospezione di clientela e promozione di servizi riguardanti diritti d’uso su beni immobili destinati alla vendita–Inclusione–Presupposti–Attività di un intermediario retribuito per la fornitura di un servizio a una delle parti di un contratto relativo a operazioni finanziarie su titoli–Servizio che porta alla firma del contratto tra le parti senza che l’intermediario abbia un proprio interesse–Verifica incombente al giudice nazionale

[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 15, § 2, e 135, § 1, f)]

(v. punto 47 e dispositivo)

Dispositivo

L’articolo 15, paragrafo 2, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la nozione di «negoziazione», ai sensi di quest’ultima disposizione, può riguardare un’attività, come quella svolta dalla ricorrente nel procedimento principale, a condizione che tale attività sia quella di un intermediario retribuito per fornire un servizio a una delle parti di un contratto relativo a operazioni finanziarie concernenti titoli, e tale servizio consista nel fare il necessario affinché il venditore e l’acquirente firmino tale contratto, senza che l’intermediario firmi esso stesso detto contratto e, in ogni caso, senza che questi abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del medesimo contratto. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento di cui è adito.


( 1 ) GU C 151 del 15.5.2017.