Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 novembre 2017 – Maxiflor
(causa C‑491/16) ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CE) n. 1260/1999 – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 3, paragrafo 1 – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Nozione di “programma pluriennale” – Ambito di applicazione»
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                1.  | 
            
                Questioni pregiudiziali–Ricevibilità–Limiti–Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile (Art. 267 TFUE) (v. punti 23, 24)  | 
         
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                2.  | 
            
                Risorse proprie dell’Unione europea–Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione–Perseguimento delle irregolarità–Termine di prescrizione–Programmi pluriennali–Nozione (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 3, § 1, comma 2) (v. punti 35, 36 e dispositivo)  | 
         
Dispositivo
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                1)  | 
            
                La prima e la terza questione poste dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo) sono manifestamente irricevibili.  | 
         
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                2)  | 
            
                L’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, secondo periodo, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che un programma operativo, ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, come il programma operativo «Agricoltura e sviluppo rurale», approvato con la decisione C(2000) 2878 della Commissione, del 30 ottobre 2000, non rientra nella nozione di «programma pluriennale», ai sensi della prima di tali disposizioni, fatto salvo il caso in cui tale programma già menzioni azioni concrete da attuare, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.  |