Ordinanza del vicepresidente della Corte del 18 ottobre 2016 –

EMA / Pari Pharma

[causa C‑406/16 P(R)]

«Impugnazione — Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale — Mutamento di circostanze — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti detenuti dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) presentati nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale — Decisione di concedere a un terzo l’accesso ai documenti»

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Decisione dell’Agenzia europea per i medicinali che concede a un terzo l’accesso a informazioni presentate da un’impresa nell’ambito della sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale — Concessione di provvedimenti provvisori da parte del giudice dell’Unione — Successiva stipulazione di un accordo tra il richiedente e il terzo sulla non divulgazione delle informazioni — Provvedimenti provvisori divenuti privi di utilità — Annullamento (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 160) (v. punti 55‑61)

Dispositivo

1) 

L’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 23 maggio 2016, Pari Pharma/EMA (T‑235/15 R, non pubblicata, EU:T:2016:309), è annullata.

2) 

L’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 1o settembre 2105, Pari Pharma/EMA (T‑235/15 R, EU:T:2015:587), è revocata.

3) 

La Pari Pharma GmbH è condannata alle spese sostenute nell’ambito tanto del procedimento di impugnazione quanto del procedimento di primo grado.