Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017 –
Heta Asset Resolution Bulgaria
(causa C‑83/16) ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Codice doganale – Dichiarazione d’esportazione a posteriori – Nozione di “documentazione sufficiente” – Valutazione della sufficienza dei documenti giustificativi»
1. |
Unione doganale–Dichiarazioni in dogana–Regime dell’esportazione–Deposito della dichiarazione di esportazione all’ufficio doganale del luogo di stabilimento dell’esportatore–Nozione di esportatore–Venditore stabilito sul territorio dell’Unione che ha trasferito la proprietà di merci da esportare ad un acquirente stabilito fuori dell’Unione–Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 161, § 5; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 430/2010, art. 788) (v. punto 41, dispositivo 1) |
2. |
Unione doganale–Dichiarazioni in dogana–Presentazione a posteriori–Regime dell’esportazione–Necessità di produrre prove riguardanti l’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione–Prove necessarie in caso di vendita di un’imbarcazione da diporto–Obbligo incombente all’autorità doganale di rispettare il principio di proporzionalità [Regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 430/2010, art. 795, § 1, comma 3, b)] (v. punti 55‑58, dispositivo 2) |
3. |
Unione doganale–Dichiarazioni in dogana–Presentazione a posteriori–Regime dell’esportazione–Necessità di produrre prove riguardanti l’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione–Valutazione della sufficienza delle prove–Vincolatività delle valutazioni svolte da un’altra autorità doganale–Insussistenza (Regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 430/2010, artt. 795 e 796, quinquies bis, § 4) (v. punti 62, 63, dispositivo 3) |
Dispositivo
1) |
Il combinato disposto dell’articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e dell’articolo 788 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, dev’essere interpretato nel senso che il venditore stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea è considerato esportatore, ai sensi della prima disposizione, nel caso in cui, in seguito alla conclusione di una compravendita delle merci di cui trattasi, la proprietà di queste ultime sia trasferita ad un acquirente stabilito fuori di tale territorio doganale. |
2) |
L’articolo 795, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 430/2010, dev’essere interpretato nel senso che le autorità doganali degli Stati membri hanno la possibilità di esigere documenti giustificativi in aggiunta al contratto di vendita di un’imbarcazione da diporto ad una persona stabilita in uno Stato terzo e alla radiazione di tale imbarcazione dai registri navali dello Stato membro interessato, a condizione che tale richiesta sia conforme al principio di proporzionalità. |
3) |
L’articolo 795 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 430/2010, dev’essere interpretato nel senso che l’autorità doganale chiamata ad accettare la dichiarazione d’esportazione a posteriori ai sensi di tale disposizione non è vincolata, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, dalla valutazione, emanata da un’altra autorità doganale, relativa alla sufficienza delle prove, ai sensi dell’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, di detto regolamento. |
( 1 ) GU C 136 del 18.4.2016.