22.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/6


Impugnazione proposta il 28 dicembre 2016 dalla Meissen Keramik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 18 ottobre 2016, causa T-776/15, Meissen Keramik GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-686/16 P)

(2017/C 161/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meissen Keramik GmbH (rappresentanti: M. Vohwinkel e M. Bagh, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 ottobre 2016 (T-776/15);

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 ottobre 2015 (procedimento R 0531/2015-1);

annullare la decisione dell’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 gennaio 2015;

condannare l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) alle spese di tutti i gradi del procedimento

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è fondata su un’interpretazione erronea dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario (1) e su una violazione dell’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale.

La censura vertente sulla violazione del regolamento di procedura si fonda sul fatto che il Tribunale, nella sentenza, non ha considerato l’elemento denominativo del marchio come inteso nella decisione di opposizione, bensì ha inteso l’elemento denominativo del marchio a modo suo, modificando quindi l’oggetto della controversia.

La censura vertente su un’erronea interpretazione dell’articolo 7, paragrafo, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario si fonda sul fatto che il Tribunale considera come descrittiva l'indicazione della provenienza geografica di uno specifico tipo di prodotto (ceramica di Meissen), designato dal proprio materiale principale, anche per quelle merci che contengono un qualsiasi componente realizzato con questo materiale, anche se di minore importanza, o che possano essere collegate a merci designate da tale tipo di prodotto.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26. febbraio 2009 sul marchio comunitario, GU. L 78, pag. 1.