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8.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 144/17 |
Impugnazione proposta il 29 dicembre 2016 da Monster Energy Company avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 20 ottobre 2016, causa T-407/15: Monster Energy Company/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
(Causa C-678/16 P)
(2017/C 144/22)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Monster Energy Company (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione del Tribunale del 20 ottobre 2016, causa T-407/15; |
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annullare la decisione della commissione di ricorso del 4 maggio 2015, procedimento R1028/2014-5; |
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annullare la decisione della divisione di opposizione del 21 febbraio 2014, nell’opposizione 2 178567; |
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respingere il marchio oggetto di opposizione per tutti i beni delle classi 29, 30 e 33; |
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condannare l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha applicato in modo erroneo l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMUE (1) nel suo approccio alla valutazione, e al peso da attribuire alla medesima, degli elementi dominanti e/o distintivi di un marchio composto. Qualora il Tribunale avesse adottato un approccio corretto sarebbe giunto alla conclusione che sussisteva un rischio di confusione tra il marchio oggetto di opposizione e il marchio anteriore.
Il Tribunale ha applicato in modo erroneo l’articolo 8, paragrafo 5, del RMUE nel suo approccio alla valutazione, e al peso da attribuire alla medesima, degli elementi dominanti e/o distintivi del marchio composto.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).