8.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 144/17


Impugnazione proposta il 29 dicembre 2016 da Monster Energy Company avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 20 ottobre 2016, causa T-407/15: Monster Energy Company/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-678/16 P)

(2017/C 144/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del Tribunale del 20 ottobre 2016, causa T-407/15;

annullare la decisione della commissione di ricorso del 4 maggio 2015, procedimento R1028/2014-5;

annullare la decisione della divisione di opposizione del 21 febbraio 2014, nell’opposizione 2 178567;

respingere il marchio oggetto di opposizione per tutti i beni delle classi 29, 30 e 33;

condannare l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha applicato in modo erroneo l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMUE (1) nel suo approccio alla valutazione, e al peso da attribuire alla medesima, degli elementi dominanti e/o distintivi di un marchio composto. Qualora il Tribunale avesse adottato un approccio corretto sarebbe giunto alla conclusione che sussisteva un rischio di confusione tra il marchio oggetto di opposizione e il marchio anteriore.

Il Tribunale ha applicato in modo erroneo l’articolo 8, paragrafo 5, del RMUE nel suo approccio alla valutazione, e al peso da attribuire alla medesima, degli elementi dominanti e/o distintivi del marchio composto.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).