20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 15 dicembre 2016 — Khadija Jafari, Zainab Jafari/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Causa C-646/16)

(2017/C 053/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti nel giudizio di revisione: Khadija Jafari, Zainab Jafari

Convenuto: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Questioni pregiudiziali

1)

Se, per la comprensione dell’articolo 2, lettera m), dell’articolo 12 e dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 604/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), in prosieguo, sinteticamente: «regolamento Dublino III», si debbano prendere in considerazione altri atti giuridici, coi quali il regolamento Dublino III presenta punti di contatto, ovvero se a tali disposizioni debba essere attribuito un significato indipendente da essi.

2)

Per il caso in cui le disposizioni del regolamento Dublino III debbano essere interpretate a prescindere da altri atti giuridici:

a)

se, nelle condizioni dei casi oggetto delle cause principali, caratterizzati dal fatto di rientrare in un periodo in cui le autorità nazionali degli Stati prevalentemente coinvolti si trovavano di fronte ad un numero straordinariamente elevato di persone che richiedevano il transito attraverso il loro territorio nazionale, sia da considerare come «visto» ai sensi dell’articolo 2, lettera m), e dell’articolo 12 del regolamento Dublino III, l’ingresso di fatto tollerato nel territorio nazionale di uno Stato membro, che doveva avvenire soltanto allo scopo del transito proprio attraverso tale Stato membro e della presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

Qualora alla questione 2, sub a), debba essere data risposta affermativa:

b)

Se, alla luce della tolleranza di fatto dell’ingresso a scopo di transito si debba ritenere che il «visto» abbia perso la sua validità con l’uscita dallo Stato membro interessato.

c)

Se, alla luce della tolleranza di fatto dell’ingresso a scopo di transito, si debba ritenere che il «visto» continui ad essere valido ove l’uscita dallo Stato membro interessato non sia ancora avvenuta, ovvero se il «visto» perda la sua validità, indipendentemente dall’uscita non avvenuta, nel momento in cui un richiedente rinuncia definitivamente alla sua intenzione di recarsi in un altro Stato membro.

d)

Se la rinuncia, da parte del richiedente, all’intenzione di recarsi nello Stato membro originariamente considerato come meta, abbia come conseguenza che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento Dublino III, si debba configurare come comportamento fraudolento successivo al rilascio del «visto», di modo che lo Stato membro che ha rilasciato il «visto» non sia competente.

Qualora alla questione 2, sub a), debba essere data risposta negativa:

e)

Se l’espressione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III «ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro» debba essere intesa nel senso che nelle citate particolari condizioni dei casi oggetto della causa principale non deve considerarsi avvenuto un attraversamento illegale della frontiera esterna.

3)

Per il caso in cui le disposizioni del regolamento Dublino III debbano essere interpretate prendendo in considerazione altri atti giuridici:

a)

Se per valutare l’esistenza, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, di un «attraversamento illegale» della frontiera, debba prendersi specialmente in considerazione la questione se, in base al codice frontiere Schengen — in particolare in base all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, determinante a causa del momento dell’ingresso per i casi oggetto della causa principale — ricorrano le condizioni di ingresso.

Nel caso in cui alla questione 3, sub a), debba essere data risposta negativa:

b)

Quali disposizioni del diritto dell’Unione debbano in particolare essere prese in considerazione nel valutare se, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, sia riscontrabile un «attraversamento illegale» della frontiera.

Nel caso in cui alla questione 3, sub a), debba essere data risposta affermativa:

c)

Se, nelle condizioni dei casi oggetto della causa principale, caratterizzati dal fatto di svolgersi in un periodo in cui le autorità nazionali degli Stati prevalentemente coinvolti si trovavano di fronte ad un numero straordinariamente elevato di persone che richiedevano il transito attraverso il loro territorio nazionale, l’ingresso nel territorio di uno Stato membro — di fatto tollerato senza un esame delle circostanze del caso di specie — che doveva avvenire soltanto allo scopo del transito proprio attraverso tale Stato membro e della presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, debba essere considerato come autorizzazione all’ingresso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del codice frontiere Schengen.

Nel caso in cui alle questioni 3, sub a), e 3, sub c), debba essere data risposta affermativa:

d)

Se dall’autorizzazione all’ingresso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del codice frontiere Schengen consegua che si debba ritenere esistente un permesso equiparabile ad un visto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del codice frontiere Schengen e quindi un «visto» ai sensi dell’articolo 2, lettera m), del regolamento Dublino III, di modo che nell’applicazione delle disposizioni dirette all’accertamento dello Stato membro competente in base al regolamento Dublino III si debba prendere in considerazione anche l’articolo 12 di quest’ultimo.

Nel caso in cui alle questioni 3, sub a), 3, sub c), e 3, sub d), debba essere data risposta affermativa:

e)

Se, alla luce della tolleranza di fatto dell’ingresso a scopo di transito, si debba ritenere che il «visto» abbia perduto la sua validità con l’uscita dallo Stato membro interessato.

f)

Se, alla luce della tolleranza di fatto dell’ingresso a scopo di transito, si debba ritenere che il «visto» continui ad essere valido ove l’uscita dallo Stato membro interessato non sia ancora avvenuta, ovvero se il «visto» perda la sua validità, indipendentemente dall’uscita non avvenuta, nel momento in cui un richiedente rinuncia definitivamente alla sua intenzione di recarsi in un altro Stato membro.

g)

Se la rinuncia, da parte del richiedente, all’intenzione di recarsi nello Stato membro originariamente considerato come meta, abbia come conseguenza che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento Dublino III, si debba configurare come comportamento fraudolento successivo al rilascio del «visto», di modo che lo Stato membro che ha rilasciato il «visto» non sia competente.

Nel caso in cui debba essere data risposta affermativa alle questioni 3, sub a), e 3, sub c), ma risposta negativa alla questione 3, sub d):

h)

Se l’espressione, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, «ha varcato illegalmente per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro» debba essere intesa nel senso che, nelle citate particolari condizioni dei casi oggetto della causa principale, l’attraversamento della frontiera, da qualificare come autorizzazione all’ingresso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del codice frontiere Schengen non dev’essere considerato come attraversamento illegale della frontiera esterna.


(1)  GU L 180, pag. 31.

(2)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105,pag. 1).