3.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 dicembre 2016 — Junek Europ-Vertrieb GmbH/Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

(Causa C-642/16)

(2017/C 104/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Junek Europ-Vertrieb GmbH

Resistente: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) debba essere interpretato nel senso che il titolare del marchio possa opporsi alla successiva immissione in commercio di un dispositivo medico importato da altro Stato membro nel suo imballaggio interno ed esterno originale, cui l’importatore abbia applicato un’ulteriore etichetta esterna, salvo che

sia provato che l’esercizio del diritto di marchio da parte del titolare dello stesso per opporsi alla commercializzazione del prodotto così rietichettato con il detto marchio contribuisca a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri;

sia provato che la rietichettatura non possa alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione;

sulla confezione siano chiaramente indicati l’autore della rietichettatura del prodotto e il nome del fabbricante dello stesso;

la presentazione del prodotto rietichettato non sia tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; in tal senso, l’etichetta non dev’essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana, e

l’importatore, prima di mettere in vendita il prodotto rietichettato, ne informi il titolare del marchio fornendogli, su richiesta del medesimo, un campione del prodotto stesso.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).