20.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/7


Impugnazione proposta il 7 dicembre 2016 dall’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 settembre 2016, causa T-476/15, European Food SA/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-634/16 P)

(2017/C 086/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Altre parti nel procedimento: European Food SA, Société des produits Nestlé SA

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare l’European Food SA alle spese sostenute dall’EUIPO.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che i regolamenti n. 207/2009 (1) e n. 2868/95 (2) prevedono due tipi di termini per presentare deduzioni nei procedimenti di opposizione dinanzi all’EUIPO: quelli specificati nella legislazione stessa e che pertanto non possono essere estesi dall’EUIPO, e quelli che spetta all’EUIPO fissare in ogni singolo caso, ai fini di un adeguato svolgimento del procedimento e che possono, ove opportuno a seconda delle circostanze specifiche del caso di specie, essere estesi su richiesta delle parti. È pertanto errata l’affermazione del Tribunale secondo cui al procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione non si applica alcun termine temporale.

In secondo luogo, il Tribunale ha applicato erroneamente il significato e la portata dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 207/2009. Tale articolo trova applicazione in tutti i tipi di procedimento dinanzi all’EUIPO e a tutti i termini applicabili, ossia i) quelli definiti direttamente dai regolamenti n. 207/2009 e n. 2868/95 e ii) quelli definiti dall’EUIPO nell'esercizio della sua competenza di organizzazione dei procedimenti dinanzi a esso.

In terzo luogo, concentrandosi sul terzo comma della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, il Tribunale ha ignorato il significato fondamentale di tale regola prevista al primo comma, ossia che la commissione di ricorso è soggetta alle stesse norme procedurali della divisione che ha adottato la decisione impugnata. Tale primo comma non è circoscritto ai procedimenti di opposizione, ma è applicabile a tutti i procedimenti, compresi quelli di dichiarazione di nullità.

In quarto luogo, la sentenza impugnata ha violato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 nella parte in cui i) non ha applicato tale disposizione ai termini fissati dall’EUIPO e ii) ha privato la commissione di ricorso della facoltà attribuitale dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 di valutare se le prove presentate per la prima volta potessero essere qualificate come «nuove» e, in mancanza di ciò, di esercitare il suo potere discrezionale in relazione alla ricevibilità di tali prove.

Infine, la decisione impugnata turba l’equilibrio dei rispettivi diritti procedurali delle parti conferendo a ognuna di esse nel procedimento di dichiarazione di nullità un diritto incondizionato a presentare qualunque prova in ogni fase del procedimento dinanzi all’EUIPO, ivi compreso in appello. Ciò priva il convenuto di una fase dell’esame amministrativo laddove il richiedente la nullità scelga deliberatamente di non presentare alcun — o alcun rilevante — fatto o prova dinanzi alla divisione di annullamento. Inoltre, conferendo a ogni parte nel procedimento di dichiarazione di nullità un diritto incondizionato a presentare qualunque prova in ogni fase del procedimento, la decisone viola altresì i principi di economia processuale e di buona amministrazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).