6.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 29 novembre 2016 — Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin
(Causa C-619/16)
(2017/C 038/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Parti
Ricorrente in appello: Sebastian W. Kreuziger
Resistente in appello: Land Berlin
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osti a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali il diritto al riconoscimento di un’indennità pecuniaria all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro è escluso qualora il lavoratore, pur potendo, non abbia presentato alcuna domanda di concessione di ferie annuali retribuite. |
2) |
Se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che osti a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali il diritto al riconoscimento di un’indennità pecuniaria all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro presuppone che il lavoratore non abbia potuto far valere, prima dell’interruzione, il proprio diritto alle ferie annuali retribuite per ragioni indipendenti dalla propria volontà. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).