6.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 21 novembre 2016 — Mario Alexander Filippi e a.
(Causa C-589/16)
(2017/C 038/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Mario Alexander Filippi, Martin Manigatterer, Play For Me GmbH, ATG GmbH, Christian Vöcklinger, Gmalieva s.r.o., PBW GmbH, Felicitas GmbH, Celik KG, Christian Guzy, Martin Klein, Shopping Center Wels Einkaufszentrum GmbH, Game Zone Entertainment AG, Fortuna Advisory Kft., Finanzamt Linz, Klara Matyiko
Resistenti: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Eferding, Bezirkshauptmann von Ried im Innkreis, Bezirkshauptmann von Linz-Land
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 47 della CDFUE (1), in combinato disposto con gli articoli 56 e segg. del TFUE, debba essere interpretato nel senso che, nelle fattispecie che esigano il compimento di un c.d. esame di coerenza dette disposizioni di diritto dell’Unione ostino a disposizioni nazionali (quali l’articolo 86a, paragrafo 4, del «VfGG», l’articolo 38a, paragrafo 4, del VwGG, l’articolo 87, paragrafo 2, del VfGG o l’articolo 63, paragrafo 1, del VwGG) le quali — per effetto della loro collocazione in un sistema complessivo da cui derivi, nella prassi, che i giudici di grado supremo non procedano ad un esame del fatto e ad una valutazione delle prove autonomi e che, a fronte di fattispecie concrete vertenti sulla stessa questione di diritto, si limitino a pronunciarsi specificamente soltanto su una di esse per poi respingere a limine, richiamandosi a tale pronuncia di massima, tutti gli altri ricorsi — consentano, ovvero non garantiscano l’esclusione, che decisioni giurisdizionali (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e dell’articolo 47 della Carta) — segnatamente in materie di particolare interesse per il diritto dell’Unione, quali ad esempio l’accesso al mercato o l’apertura dei mercati — possano essere riformate da successive decisioni di grado superiore (a loro volta, non rispondenti ai requisiti dettati dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU o all’articolo 47 della Carta) in assenza di preventiva domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
(1) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.