30.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 30/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 3 novembre 2016 — Doris Margret Lisette Mahnkopf

(Causa C-558/16)

(2017/C 030/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Richiedente: Doris Margret Lisette Mahnkopf

Interveniente: Sven Mahnkopf

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento in materia di successioni (1) debba essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione del regolamento («successioni a causa di morte») si riferisce anche a disposizioni di diritto nazionale che, come l’articolo 1371, paragrafo 1, del codice civile tedesco (BGB), disciplinano questioni inerenti ai regimi patrimoniali per il periodo successivo alla morte di un coniuge prevedendo l’aumento della quota ereditaria legittima dell’altro coniuge.

2)

Se, in caso di risposta in senso negativo alla prima questione, gli articoli 68, lettera l), e 67, paragrafo 1, del regolamento in materia di successioni debbano comunque essere interpretati nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, ancorché una frazione della stessa risulti da un aumento dovuto a una norma in materia di regimi patrimoniali quale l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, può essere inserita in toto nel certificato successorio europeo.

Qualora in linea di principio si debba rispondere in senso negativo, se sia possibile fornire in via eccezionale una risposta positiva nei casi in cui

a)

il certificato successorio si limiti allo scopo di far valere in un determinato altro Stato membro i diritti degli eredi sul patrimonio del defunto situato in tale Stato membro, e

b)

la decisione sulla successione (articoli 4 e 21 del regolamento in materia di successioni) e — indipendentemente dalle norme di conflitto applicate — le questioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi sono disciplinate dallo stesso ordinamento giuridico nazionale.

3)

Se, in caso di risposta complessivamente negativa alla prima e seconda questione, l’articolo 68, lettera l), del regolamento in materia di successioni debba essere interpretato nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, aumentata in forza della normativa in materia di regimi patrimoniali, può essere inserita per intero — tuttavia solo a titolo informativo a motivo dell’aumento — nel certificato successorio europeo.


(1)  Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201, pag. 107).