28.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 441/13 |
Ricorso proposto il 29 settembre 2016 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-511/16)
(2016/C 441/17)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek, G. von Rintelen, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, non avendo adottato, al più tardi entro il 1o giugno 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, o, quanto meno, non avendo informato la Commissione riguardo ad esse, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva; |
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infliggere al Granducato di Lussemburgo, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità giornaliera di EUR 8 710 a partire dal giorno di pronuncia della sentenza della Corte nella presente causa, per violazione dell’obbligo di comunicare le misure di recepimento della direttiva 2014/27/UE. |
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condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 1o giugno 2015.
Il Granducato di Lussemburgo è venuto meno all’obbligo, ad esso incombente, di comunicare le misure di recepimento entro il termine previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/27/UE.