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7.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 410/7 |
Impugnazione proposta il 9 agosto 2016 dalla Kohrener Landmolkerei GmbH e DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 giugno 2016, causa T-178/15, Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione
(Causa C-446/16 P)
(2016/C 410/07)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Kohrener Landmolkerei GmbH e DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (rappresentante: A. Wagner, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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annullare l’ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2016 e condannare la convenuta |
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dichiarare ricevibile l’opposizione proposta dalle ricorrenti il 23 dicembre 2014 nel procedimento n. AT- TSG 0007- 01035. |
Motivi e principali argomenti
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale avrebbe ritenuto che l’argomentazione delle ricorrenti si riferisse unicamente alla mancata trasmissione, in tempo utile, da parte dell’autorità nazionale, dell’atto di opposizione. Tuttavia, le ricorrenti avrebbero parimenti dedotto di subire uno svantaggio da quanto disposto all’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n.o1151/2012 (1) e che una siffatta normativa è illegittima, in quanto non contiene alcuna disposizione che fissi un termine entro cui l’autorità nazionale deve trasmettere alla convenuta un atto di opposizione delle ricorrenti. A tal riguardo, esse avrebbero evidenziato un vizio di tale disposizione, il quale, nella peggiore delle ipotesi, precluderebbe alle ricorrenti ogni possibilità di proporre opposizione. Il Tribunale non si sarebbe pronunciato al riguardo.
Nell’ordinanza impugnata nel caso di specie, il Tribunale avrebbe soltanto constatato che esse non avevano eccepito a sufficienza l’illegittimità della disposizione citata. Tuttavia, già nel ricorso esse avrebbero sollevato il problema dell’erronea fissazione del termine di cui all’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012. Ciò significherebbe che esse avevano censurato quanto previsto dalla citata disposizione e ritenuto che i loro diritti in qualità di opponenti non fossero stati sufficientemente tutelati.
(1) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).