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24.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos (Grecia) il 4 agosto 2016 — Georgios Leventis, Nikolaos Vafias/Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd
(Causa C-436/16)
(2016/C 392/14)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Areios Pagos (Grecia)
Parti
Ricorrenti: Georgios Leventis, Nikolaos Vafias
Resistenti: Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd
Questione pregiudiziale
Se la clausola di proroga pattuita, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1), tra società e contenuta, nel caso di specie, nella scrittura privata del 14 novembre 2007 stipulata tra la prima e la seconda resistente in cassazione, ai sensi del cui articolo 10 «il presente accordo è disciplinato dal diritto inglese, è sottoposto alla competenza giurisdizionale del giudice inglese e qualsiasi controversia derivante da esso o relativa ad esso è di competenza esclusiva della Suprema Corte (High Court) dell’Inghilterra e del Galles», ricomprenda, per gli atti e le omissioni degli organi della seconda resistente in cassazione, che la rappresentano e ne impegnano la responsabilità ai sensi dell’articolo 71 del codice civile ellenico, anche le persone responsabili che hanno agito in esecuzione delle proprie funzioni e che rispondono, ai sensi dello stesso articolo in combinato disposto con l’articolo 926 del codice civile ellenico, in solido con la società come persona giuridica.
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).