10.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/7 |
Impugnazione proposta il 2 agosto 2016 dalla Bank Mellat avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 giugno 2016, causa T-160/13: Bank Mellat/Consiglio
(Causa C-430/16 P)
(2016/C 371/09)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bank Mellat (representante: S. Zaiwalla P. Reddy, Z. Burbeza, Solicitors, M. Brindle QC, R. Blakeley, J. MacLeod, Barristers)
Altre parti nel procedimento:
Consiglio dell’Unione europea,
Commissione europea,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza; |
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annullare l’articolo 1, punto 15, del regolamento 1263 (1) nella sua interezza oppure nella parte in cui riguarda la ricorrente; |
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dichiarare che l’articolo 1, punto 6, della decisione 635 (2) è inapplicabile alla ricorrente, e |
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condannare il Consiglio a sopportare le spese del giudizio d’impugnazione e quelle del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
1. |
La ricorrente, Bank Mellat (la «Bank»), propone appello contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 giugno 2016 nella causa T-160/13, Bank Mellat/Consiglio, EU:T:2016:331 (la «sentenza»). In sintesi, la Bank sostiene che il Tribunale ha errato perché non ha accolto la sua richiesta di annullare o dichiarare inapplicabili alla Bank diverse misure costitutive di un «Embargo finanziario» nei confronti della Bank, vale a dire:
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2. |
In particolare, la Bank ha identificato tre motivi d’impugnazione relativi a errori di diritto nella valutazione del merito del ricorso della Bank da parte del Tribunale:
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3. |
La Bank ha inoltre identificato due motivi generali d’impugnazione riguardo ad errori di diritto nella valutazione da parte del Tribunale dell’ammissibilità di talune parti del ricorso della Bank:
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4. |
La Bank chiede rispettosamente alla Corte di annullare la sentenza e di pronunciare una decisione che accolga le sue richieste. |
(1) Regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2012, L 356, pag. 34).
(2) Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2012, L 282, pag. 58).