26.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 350/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Trier (Germania) il 1o agosto 2016 — Verband Sozialer Wettbewerb e. V./TofuTown.com GmbH

(Causa C-422/16)

(2016/C 350/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Trier

Parti

Ricorrente: Verband Sozialer Wettbewerb e. V.

Convenuta: TofuTown.com GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [in prosieguo: il «regolamento (UE) n. 1308/2013») possa essere interpretato nel senso che le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita figuranti nell’allegato VII non debbano essere conformi ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato, qualora le corrispondenti definizioni, designazioni o denominazioni di vendita siano integrate da indicazioni chiarificatrici o descrittive (come ad esempio «burro di tofu» per un prodotto puramente vegetale).

2)

Se l’allegato VII, parte III, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 debba essere inteso nel senso che il «latte» è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione oppure — eventualmente con l’aggiunta di diciture esplicative quali «latte di soia» — che esso possa essere utilizzato anche per prodotti vegetali (vegani) all’atto della loro commercializzazione.

3)

Se l’allegato VII, parte III, punto 2, relativo all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che le denominazioni ivi specificamente indicate al punto 2, lettera a), come «siero di latte», «crema di latte o panna», «burro», «latticello», «formaggio», «iogurt» o la dicitura «panna» ecc. sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari o se anche prodotti puramente vegetali/vegani, ottenuti senza latte (animale), ricadano nell’ambito di applicazione dell’allegato VII, parte III, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.


(1)  GU L 347, pag. 671.