14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 14 luglio 2016 — FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

(Causa C-394/16)

(2016/C 419/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: FMS Wertmanagement AöR

Resistente: Heta Asset Resolution AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (1), in particolare i suoi articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, punto 2, e 23, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (2), debba essere interpretata nel senso che rientri nel suo ambito di applicazione anche un organismo (società) di liquidazione, già ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (ente CRR) al momento dell’entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE (2 luglio 2014), peraltro non più tale già prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/59/UE in diritto nazionale (31 dicembre 2014) e oramai priva di alcuna licenza per lo svolgimento di attività bancaria, ma autorizzata ad esercitare detta attività unicamente sulla base di licenza attribuita per legge, esclusivamente funzionale alla liquidazione delle attività.

2)

Se la direttiva 2014/59/UE, in particolare i suoi articoli 43, paragrafo 2, lettera b), e 37, paragrafo 6, debbano essere interpretati nel senso che una misura corrispondente allo strumento del bail-in di cui all’articolo 43 della direttiva 2014/59/UE rientri nel suo ambito di applicazione ratione materiae anche qualora detta misura venga adottata a seguito di provvedimento dello Stato membro d’origine in un caso in cui non sussista più alcuna realistica prospettiva di ripristinare la funzionalità dell’organismo di liquidazione che abbia già ceduto i propri rami operativi dopo l’entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE (2 luglio 2014), ma prima della scadenza del termine di trasposizione (31 dicembre 2014) e non siano stati trasferiti servizi a rilevanza sistemica ad un ente ponte, né siano più stati ceduti o trasferiti altri rami aziendali dell’ente, ma detto organismo operi esclusivamente nell’amministrazione di attività, diritti e passività con l’obiettivo di una loro valorizzazione ordinata, attiva e quanto più efficace possibile (liquidazione delle attività).

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (3) (nel testo di cui all’articolo 117 della direttiva 2014/59/UE) debba essere interpretato nel senso che una riduzione delle passività dell’organismo di liquidazione, [Or. 3] le quali siano soggette ad una diversa normativa nazionale, disposta da un’autorità amministrativa dello Stato membro d’origine di tale organismo, nonché la riduzione del tasso di interesse e il differimento delle passività nello Stato membro alla cui normativa esse siano soggette e nel quale sia residente il creditore interessato producano tutti i loro effetti senza ulteriori formalità oppure nel senso che ciò presupponga l’applicazione ratione personae della direttiva 2014/59/UE (come nella questione pregiudiziale sub 1) all’organismo (società) di liquidazione e che la misura disposta rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della medesima direttiva.

Se la locuzione «produrre tutti gli effetti senza ulteriori formalità» significhi che il giudice di uno Stato membro chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento delle misure disposte in base alla normativa dello Stato membro d’origine nel contesto delle norme applicabili alle passività non possieda alcuna competenza di accertamento in ordine alla compatibilità delle suddette misure con la direttiva 2014/59/UE.


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, pag. 190).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, pag. 1).

(3)  Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, pag. 15).