26.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 350/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 13 luglio 2016 — Marcu Dumitru/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București
(Causa C-392/16)
(2016/C 350/21)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti
Ricorrente: Marcu Dumitru
Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București
Questione pregiudiziale
Se la direttiva IVA 77/388/CEE (1) e la direttiva 2006/112/CE (2) ostino, in circostanze come quelle della controversia di cui al procedimento principale, a una normativa nazionale o prassi fiscale secondo cui non sarebbe applicabile a un soggetto sottoposto a verifica e registrato successivamente a tale controllo, d’ufficio, ai fini dell’IVA, il meccanismo di inversione contabile (misure di semplificazione) — previsto all’epoca in modo inderogabile per le operazioni, relative a terreni, tra soggetti passivi ai fini dell’IVA — adducendo a motivo la circostanza che il soggetto controllato non ha chiesto e non ha ottenuto, prima dell’effettuazione delle operazioni o alla data di superamento del massimale, la registrazione ai fini dell’IVA.
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977 L 145, pag. 1).
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).