5.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 326/17


Impugnazione proposta il 7 luglio 2016 dalla Inclusion Alliance for Europe GEIE avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 aprile 2016, causa T-539/13, Inclusion Alliance for Europe/Commissione

(Causa C-378/16 P)

(2016/C 326/29)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Inclusion Alliance for Europe GEIE (rappresentante: S. Famiani, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione di luglio 2013, la Commissione Europea richiedeva a Inclusion Alliance for Europe il pagamento della somma complessiva di € 212 411,89 per i progetti No 224482 (MARE), No 216820 (SENIOR), No 225010 (ECRN). Inclusion Alliance for Europe proponeva ricorso per l’annullamento della decisione davanti al Tribunale, che decideva con ordinanza ex art. 126 Reg. Proc. Trib.

Inclusion Alliance for Europe richiede il totale annullamento dell’ordinanza impugnata per i motivi di seguito specificati.

L’ordinanza impugnata ha trascurato di considerare e applicare, nella valutazione del ricorso sulla decisione della Commissione, i principi generali del diritto dell’Unione.

Erroneamente il Tribunale ha considerato gli argomenti della memoria di replica come motivi presentati per la prima volta, mentre si tratta invece di una chiarificazione di motivi e argomenti già enunciati nel ricorso originario, per cui non sussiste violazione di quanto previsto dall’art. 44 par. 1 del Reg. Proc. Trib.

A proposito delle contestazioni sui principi comunitari applicabili alla procedura di audit, il Tribunale ha fornito una motivazione insufficiente, se non addirittura mancante, erroneamente persistendo nel ricondurre la fattispecie alla interpretazione/violazione contrattuale, anziché tener conto della violazione dei principi generali del diritto dell’Unione.

L’ordinanza impugnata trascura di considerare e applicare i principi generali del diritto dell’Unione con riferimento alle domande di indebito arricchimento e risarcimento del danno nei confronti della CE.