8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/16 |
Ricorso proposto il 1o giugno 2016 — Commissione/Repubblica ceca
(Causa C-314/16)
(2016/C 287/20)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková e J. Hottiaux)
Convenuta: Repubblica ceca
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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dichiarare che:
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condannare la Repubblica ceca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE prevede che la patente di guida autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite nel medesimo articolo. All’articolo 4, paragrafo 4, lettere d) e f) sono ulteriormente definite le categorie C1 e C. Per entrambe le categorie è espressamente prevista la condizione che esse comprendono gli autoveicoli «diversi da quelli nelle categoria D1 o D». Le norme della Repubblica ceca che definiscono le categorie di autoveicoli, non contengono tuttavia la condizione che le categorie C1 e C sono limitate ai «veicoli a motore diversi dagli autoveicoli delle categorie D1 e D».
L’articolo 4, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2006/126/CE definisce la categoria D1 come la categoria che comprende gli «autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente», senza fissare un numero minimo di passeggeri. Le norme della Repubblica ceca contengono tuttavia un requisito aggiuntivo, ossia che nella categoria D1 sono inseriti gli autoveicoli destinati al trasporto di più di 8 passeggeri.