8.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/16


Ricorso proposto il 1o giugno 2016 — Commissione/Repubblica ceca

(Causa C-314/16)

(2016/C 287/20)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková e J. Hottiaux)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che:

non essendosi assicurata che la definizione delle categorie C1 e C riguardasse solo gli autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 e D, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 4, paragrafi 1 e 4, lettere d) e f), della direttiva 2006/126/CE;

limitando la definizione della categoria D1 agli autoveicoli progettati e costruiti per più di otto passeggeri, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 4, paragrafi 1 e 4, lettera h), della direttiva 2006/126/CE (1);

condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE prevede che la patente di guida autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite nel medesimo articolo. All’articolo 4, paragrafo 4, lettere d) e f) sono ulteriormente definite le categorie C1 e C. Per entrambe le categorie è espressamente prevista la condizione che esse comprendono gli autoveicoli «diversi da quelli nelle categoria D1 o D». Le norme della Repubblica ceca che definiscono le categorie di autoveicoli, non contengono tuttavia la condizione che le categorie C1 e C sono limitate ai «veicoli a motore diversi dagli autoveicoli delle categorie D1 e D».

L’articolo 4, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2006/126/CE definisce la categoria D1 come la categoria che comprende gli «autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente», senza fissare un numero minimo di passeggeri. Le norme della Repubblica ceca contengono tuttavia un requisito aggiuntivo, ossia che nella categoria D1 sono inseriti gli autoveicoli destinati al trasporto di più di 8 passeggeri.


(1)  GU L 403, pag. 18