1.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/18


Impugnazione proposta il 19 maggio 2016 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 marzo 2016, causa T-675/14, Spagna/Commissione

(Causa C-279/16 P)

(2016/C 279/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agente)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Repubblica di Lettonia

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale;

dichiarare nulla, nell’emananda sentenza, la decisione di esecuzione 2014/458/UE della Commissione, del 9 luglio 2014 (1), recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui essa riguarda le spese sostenute dal Regno di Spagna per un importo di EUR 2 713 208,07.

Motivi e principali argomenti

1.

Un errore di diritto basato su un difetto di motivazione della sentenza impugnata nella misura in cui il Tribunale era tenuto a pronunciarsi sulla carenza di motivazione della decisione della Commissione, dal momento che detto motivo era formulato in modo sufficientemente chiaro e preciso da consentire ad esso di prendere una posizione.

2.

Un errore di diritto riguardo alla portata dell’obbligo di motivazione, giacché i motivi su cui si fonda il Tribunale non sono compatibili con l’imperativo di chiarezza e inequivocabilità che deve caratterizzare la motivazione della decisione della Commissione per soddisfare i requisiti dell’articolo 296 TFUE. La motivazione dell’atto non era né equivoca, né chiara e violava i diritti della difesa dello Stato membro interessato.

3.

Un manifesto snaturamento dei fatti nella misura in cui il Tribunale, nel considerare, al punto 55 della sentenza impugnata, che «il Regno di Spagna non ha dimostrato che talune aziende non erano soggette a tutti gli obblighi in relazione ai quali sono state rilevate carenze», ha operato tale snaturamento. Ciò in quanto, in primo luogo tale affermazione si pone in contrasto con la natura del sistema di condizionalità dal momento che, in questo ambito, solo determinate aziende possono comportare un rischio, ossia quelle soggette ai requisiti specifici in relazione ai quali sono state accertate carenze e, in secondo luogo, il Regno di Spagna ha fornito alla Commissione dati concreti che dimostrano che determinate aziende non erano soggette agli obblighi specifici.

4.

Un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n.o1290/2005 e in relazione al principio di proporzionalità per quanto concerne l’applicazione di una rettifica forfettaria e il rifiuto della rettifica proposta dal Regno di Spagna.

4.1

Un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, poiché detta norma s’incardina sulla considerazione del danno finanziario causato. Dal momento che quest’ultimo era stato valutato in modo preciso dal Regno di Spagna, non era possibile prendere in considerazione la rettifica finanziaria forfettaria, applicabile solo qualora non sia possibile ricorrere a un altro metodo più adeguato.

4.2

Un errore di diritto, inoltre, in relazione al controllo giurisdizionale del principio di proporzionalità, giacché il metodo impiegato dalla Commissione ha determinato una rettifica forfettaria più elevata del 530 % rispetto al calcolo presentato dal Regno di Spagna. Detto calcolo prendeva in considerazione dati effettivi di sanzioni imposte negli anni successivi in cui erano state rettificate le incidenze rispetto alla condizionalità. L’importo derivante dalla rettifica forfettaria è assolutamente sproporzionato e gli organismi pagatori non devono farsi carico di rettifiche sovrastimate.

5.

Un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n.o1290/2005 e in relazione al principio di proporzionalità nella misura in cui è stato ritenuto possibile il cumulo di una rettifica finanziaria forfettaria e di una rettifica finanziaria puntuale per una medesima linea di bilancio con riguardo al 2008. Questo perché, conformemente al documento AGRI-2005-64043-ES, le rettifiche non devono essere applicate a importi che sono già stati oggetto di rettifica per gli stessi motivi, perché la giurisprudenza della Corte ammette il cumulo solo quando il rischio per il Fondo non può essere coperto esclusivamente mediante rettifiche analitiche e perché si ottiene un risultato sproporzionato e ingiustificato dal momento che, se fosse stata applicata la rettifica finanziaria forfettaria, l’importo da detrarre sarebbe stato inferiore rispetto a quello ottenuto dal cumulo di entrambe le rettifiche finanziarie.


(1)  GU L 2015, pag. 62.