4.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/27


Impugnazione proposta il 13 maggio 2016 da Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-270/12, Panalpina World Transport (Holding) Ltd e a./Commissione europea

(Causa C-271/16 P)

(2016/C 243/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd (rappresentanti: S. Mobley, A. Stratakis, A. Gamble, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui respinge il primo motivo dedotto dalle ricorrenti riguardo alle violazioni commesse;

riformare l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della decisione del 28 marzo 2012 nel caso COMP/39462 – Trasporto merci (in prosieguo: la «decisione») nella parte in cui tali disposizioni riguardano le ricorrenti e, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti; e

in ogni caso, condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento ed in quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Nell’accertare che la Commissione non si è discostata dalla propria prassi decisionale, non ha commesso errori di diritto o violato i principi di proporzionalità e della parità di trattamento, il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova di cui disponeva ed ha applicato erroneamente la giurisprudenza rilevante. I motivi specifici dedotti dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione sono i seguenti:

1.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova in merito alla questione se le violazioni di cui trattasi, in particolare quelle relative all’AMS e al CAF, riguardassero la totalità del «pacchetto di servizi» di trasporto merci.

2.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove non ha applicato il principio derivante dalla giurisprudenza secondo il quale, nel caso di una violazione che riguardi una parte di un prodotto o di un servizio, la Commissione deve tenere conto solo delle vendite attribuibili a tale parte.