20.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Efeteio Athinon (Grecia) il 18 aprile 2016 – Commissione europea/Comune di Zagori
(Causa C-217/16)
(2016/C 222/09)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Efeteio Athinon (Corte di appello di Atene, Grecia)
Parti
Ricorrente: Commissione europea
Resistente: Comune di Zagori
Questioni pregiudiziali
1) |
Quale sia la natura degli atti della Commissione europea nell’esercizio delle sue competenze di cui ai regolamenti 2052/88 (1), 4253/1988 (2) e 4256/1988 (3) e, più precisamente, se tali atti della Commissione [siano] atti di diritto pubblico e diano luogo, in ogni caso, a controversie amministrative quanto al merito, segnatamente se l’oggetto del pignoramento presso terzi disposto dalla Commissione europea sia un credito privato, laddove la domanda iniziale per il soddisfacimento della quale si procede all’esecuzione forzata discenda da un rapporto giuridico di diritto pubblico, sorto dai summenzionati atti della Commissione europea, o siano atti di diritto privato che generano controversie privatistiche. |
2) |
In considerazione dell’articolo 299 TFUE, ai sensi del quale l’esecuzione forzata di atti della Commissione europea che comportino un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati membri è disciplinata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio viene effettuata [OR 11] l’esecuzione forzata e in considerazione della disposizione dello stesso articolo, secondo la quale il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi ricade nella competenza dei giudici nazionali, come sia determinata la competenza dei giudici nazionali sulle controversie derivanti da tale esecuzione, ove secondo la normativa nazionale dette controversie costituiscono controversie amministrative quanto al merito, vale a dire ove il rapporto in parola sia di diritto pubblico. |
3) |
Nel caso dell’esecuzione forzata di atti della Commissione europea adottati in esecuzione dei regolamenti 2052/88, 4253/1988 e 4256/1988 e che impongono obblighi pecuniari a carico di persone che non siano gli Stati membri, se la legittimazione passiva del debitore [sia determinata] sulla base del diritto nazionale o del diritto comunitario. |
4) |
Quando il soggetto obbligato all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria derivante dall’atto della Commissione europea adottato in attuazione dei regolamenti 2052/88, 4253/1988 e 4258/1988 sia una società comunale, successivamente dissolta, [OMISSIS] se il Comune al quale appartiene tale società sia responsabile per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria in parola nei confronti della Commissione europea ai sensi dei summenzionati regolamenti. |
(1) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.