4.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 18 aprile 2016 – Elecdey Carcelén S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Causa C-215/16)

(2016/C 243/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala Contencioso-Administrativo, Sección Segunda

Parti

Ricorrente: Elecdey Carcelén S.A.

Resistente: Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Questioni pregiudiziali

1)

Dati i «regimi di sostegno» di cui all’articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28/CE e, fra essi, gli incentivi fiscali consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d’imposta, quali strumenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi di consumo di energie rinnovabili previsti nella citata direttiva, se si debba ritenere che detti incentivi o dette misure abbiano carattere obbligatorio e siano vincolanti per gli Stati membri con effetto diretto, nel senso che possano essere invocati e fatti valere dai soggetti interessati dinanzi a qualsiasi tipo di autorità pubblica, giudiziaria e amministrativa.

2)

Atteso che, fra i «regimi di sostegno» citati nella questione precedente, sono elencate misure di incentivo fiscale consistenti in sgravi fiscali, esenzioni e restituzioni d’imposta, e viene utilizzata l’espressione «ma non in via esclusiva», se fra detti incentivi debba considerarsi compresa proprio l’assenza di imposizione, ossia il divieto di qualsiasi categoria di onere specifico e particolare in aggiunta alle imposte generali sull’attività economica e la produzione di elettricità, che si applichi all’energia prodotta da fonti rinnovabili. Del pari, e all’interno del medesimo punto, si formula la seguente questione: se debba [del pari] intendersi compreso nel divieto generale precedentemente enunciato il divieto relativo alla concorrenza, alla doppia imposizione o alla sovrapposizione di molteplici tributi generali o particolari applicati a diverse fasi dell’attività di generazione di energie rinnovabili, che incidano sul medesimo fatto generatore gravato dal canone eolico di cui trattasi.

3)

Qualora alla precedente questione sia data risposta negativa e si accetti l’imposizione sull’energia prodotta da fonti rinnovabili, se, ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, la nozione di «finalità specifica» debba essere interpretata nel senso che l’obiettivo prefissato debba essere esclusivo e che, inoltre, l’imposta applicata alle energie rinnovabili abbia, sotto il profilo della struttura, un’effettiva natura extrafiscale e non meramente di bilancio o di riscossione.

4)

Conformemente all’articolo 4 della direttiva 2003/96/CE che, riferendosi ai livelli di tassazione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare ai prodotti energetici e di elettricità, prende come riferimento i livelli minimi stabiliti dalla direttiva, intesi come la somma di tutte le imposte dirette e indirette applicabili a detti prodotti al momento della loro immissione in consumo, se si debba ritenere che detta somma debba risolversi nell’esclusione dal livello di tassazione richiesto dalla direttiva delle imposte nazionali che non abbiano un’effettiva natura extrafiscale, sia dal punto di vista della loro struttura sia con riferimento alla loro finalità specifica, interpretata secondo la risposta che sarà data alla questione precedente.

5)

Se il termine «spese» di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28/CE, rappresenti un concetto autonomo del diritto europeo che debba essere interpretato in un senso più ampio, come termine che comprende ed è sinonimo anche della nozione di tributo in generale.

6)

Nel caso in cui sia data risposta affermativa alla questione precedente, sottoponiamo la seguente questione: se le spese che i consumatori sono tenuti a sostenere, cui si riferisce l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), citato, possano comprendere esclusivamente gli oneri o i prelievi fiscali intesi eventualmente a compensare i danni arrecati dal loro impatto sull’ambiente, e a risarcire con l’importo riscosso i danni connessi a detto impatto o effetto negativo, ma non i tributi o i prelievi che, gravando sulle energie non inquinanti, assolvono una finalità principalmente di bilancio o di riscossione.