20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 18 aprile 2016 – C. King/The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

(Causa C-214/16)

(2016/C 222/08)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Appellante: C. King

Appellati: The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

Questioni pregiudiziali

1)

In caso di controversia tra lavoratore e datore di lavoro vertente sul diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 (1), se il fatto che il lavoratore debba anzitutto godere delle ferie prima di poter stabilire se abbia diritto a essere retribuito per tali ferie sia compatibile con il diritto dell’Unione, e in particolare con il principio del diritto a un ricorso effettivo.

2)

Qualora il lavoratore non fruisca in tutto o in parte delle ferie annuali spettantigli nell’anno di riferimento durante il quale dovrebbe esercitare il suo diritto alle ferie, in una situazione in cui egli avrebbe esercitato tale diritto se il suo datore di lavoro non si rifiutasse di retribuire le ferie di cui egli gode, se detto lavoratore possa sostenere che gli è stato impedito di esercitare il suo diritto alle ferie retribuite con la conseguenza che tale diritto è oggetto di riporto sino a quando gli sarà data la possibilità di esercitarlo.

3)

Qualora il diritto alle ferie sia oggetto di riporto, se ciò avvenga indefinitamente o se vi sia un periodo limitato per esercitare il diritto al riporto delle ferie, analogamente ai termini imposti al lavoratore quando questi non è in grado di esercitare il suo diritto alle ferie nell’anno di riferimento pertinente per causa di malattia.

4)

Qualora le disposizioni di legge o contrattuali non prevedano un periodo di riporto delle ferie, se il giudice sia tenuto a imporre un limite al periodo di riporto delle ferie al fine di garantire che l’applicazione del [Working Time] Regulations non snaturi la finalità sottesa all’articolo 7 [della direttiva].

5)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento nel il quale le ferie sono maturate sia compatibile con il diritto sancito dall’articolo 7.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).