13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 12 aprile 2016 — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA/ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA e a.

(Causa C-200/16)

(2016/C 211/47)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA

Convenuti: ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes, Jorge Alberto Rodrigues Pereira, José Manuel Duque Medeiros, José Octávio Pimentel do Couto Macedo, Márcio Aurélio Mendes, Marco Paulo Viveiros Câmara, Milton César Pimentel Freitas, Milton Miguel Miranda Santos, Nelson Manuel Rego Sousa, Osvaldo Manuel Rego Arruda, Pedro Miguel Amaral Pacheco, Pedro Miguel Costa Tavares, Rui Miguel Costa Tavares, Rui Sérgio Gouveia Terra, Jaime Amorim Amaral Melo, Marcos Daniel Varandas Carvalho, Valter Eurico Rocha da Silva e Sousa

Questioni pregiudiziali

«1.

Se la situazione descritta agli atti costituisca un trasferimento di impresa o di stabilimento, cosicché si è verificato il trasferimento dall’impresa convenuta “ICTS” all’impresa ricorrente “SECURITAS”, in seguito allo svolgimento di una gara d’appalto pubblica in esito alla quale è stata aggiudicata alla ricorrente “SECURITAS”, vincitrice di tale appalto, la prestazione dei servizi di vigilanza e sicurezza nel porto di Ponta Delgada, nell’isola di S. Miguel (Azzorre), e se si configuri trasferimento di un’unità economica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2001/23/CE (1) del Consiglio, del 12 marzo 2001.

2.

Se la situazione descritta agli atti costituisca una mera successione di imprese in concorrenza, a seguito dell’aggiudicazione della prestazione di servizi all’impresa vincitrice del suddetto appalto, sicché rimane esclusa dalla nozione di trasferimento di impresa o di stabilimento ai fini della direttiva summenzionata.

3.

Se sia contrario al diritto comunitario relativo alla definizione di trasferimento di impresa o di stabilimento risultante dalla direttiva n. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, il paragrafo 2 della clausola 13 del contratto collettivo suddetto, stipulato tra l’AES, l’AESIRF, lo STAD e altre associazioni sindacali, laddove esso stabilisce che: “Non è inclusa nella nozione di trasferimento di impresa o di stabilimento la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione del servizio a un altro operatore”».


(1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).