|
18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts München I (Germania) il 4 aprile 2016 – Procedimento penale a carico di Ionel Opria
(Causa C-188/16)
(2016/C 260/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Imputato nel procedimento principale
Ionel Opria
Altra parte nel procedimento: Staatsanwaltschaft München I
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (1) debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni di uno Stato membro in base alle quali, nell’ambito di un procedimento penale contro un imputato che non abbia domicilio o residenza stabile in detto Stato membro, un decreto penale diretto nei suoi confronti può essere notificato a un domiciliatario nominato dall’imputato, con la conseguenza che il decreto penale diviene definitivo a seguito del decorso del termine di impugnazione (di due settimane) dalla notifica al domiciliatario, anche se – a norma delle disposizioni dello Stato membro considerato – l’imputato che, entro due settimane dalla sua effettiva conoscenza del decreto penale, ha presentato contro di esso opposizione scritta dinanzi al giudice competente, deve essere rimesso d’ufficio in termini con la conseguenza che, a partire dall’emanazione della decisione con cui è disposta la rimessione in termini, si deve procedere come nel caso di un’opposizione tempestiva.