30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Mons (Belgio) il 25 marzo 2016 — Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Ltd

(Causa C-169/16)

(2016/C 191/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Mons

Parti

Ricorrente: Miguel José Moreno Osacar

Convenuta: Ryanair Ltd

Questioni pregiudiziali

Se, tenuto conto:

delle esigenze di prevedibilità delle soluzioni e di certezza del diritto che hanno ispirato l’adozione delle norme in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come sancite dalla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione del 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, [C] 15, pag. 1) denominata «convenzione di Bruxelles», nonché dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) (v., in particolare, sentenza del 19 luglio 2012, Mahamdia, C-154/11, punti 44 e 46),

delle particolarità legate al settore della navigazione aerea europea, nell’ambito del quale il personale di volo delle compagnie aeree aventi sede legale in un determinato Stato dell’Unione sorvola quotidianamente il territorio dell’Unione europea a partire da una base di servizio che può essere situata, come nel caso di specie, in un altro Stato dell’Unione,

delle specificità inerenti alla presente controversia, quali descritte nelle motivazioni della presente sentenza,

del criterio dedotto dalla nozione di «base di servizio» (come definita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91) utilizzato dal regolamento n. 883/2004 per determinare la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai membri degli equipaggi di condotta e di cabina a partire dal 28 giugno 2012,

degli insegnamenti desunti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo le sentenze citate nelle motivazioni della presente decisione,

la nozione di «luogo abituale di esecuzione del contratto di lavoro», quale contemplata dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, possa essere interpretata nel senso che è equiparabile a quella di «base di servizio»[,] definita nell’allegato III del regolamento n. 3922/91 del Consiglio del 16 dicembre 1991 come «il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio dal quale il membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato», e ciò al fine di determinare lo Stato contraente (e, pertanto, la sua giurisdizione) sul territorio del quale un lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro, quando tale lavoratore è impiegato come membro del personale di volo di una compagnia soggetta al diritto di uno dei paesi dell’Unione che effettua il trasporto aereo internazionale di passeggeri sull’insieme del territorio dell’Unione europea, dal momento che questo criterio di collegamento, dedotto da quello di «base di servizio» intesa come «centro effettivo del rapporto di lavoro» in quanto il lavoratore sistematicamente vi inizia e vi conclude la propria giornata lavorativa, vi organizza il proprio lavoro quotidiano e in prossimità della quale ha stabilito la propria effettiva residenza durante il periodo delle relazioni contrattuali, è quello che presenta, allo stesso tempo, il legame più stretto con uno Stato contraente e assicura la tutela più adeguata alla parte contraente più debole.