6.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 200/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 16 marzo 2016 — Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL, Francisque Gay, Patrick Legras de Grandcourt/Association ATM Porc, Association ATM Avicole, Association ATM équidés Angee, Association ATM éleveurs de ruminants, Association ATM lapins Clipp, Association ATM palmipèdes gras — Cifog, Association ATM ponte — CNPO, Atemax France, Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale porcine

(Causa C-155/16)

(2016/C 200/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL, Francisque Gay, Patrick Legras de Grandcourt

Resistenti: Association ATM Porc, Association ATM Avicole, Association ATM équidés Angee, Association ATM éleveurs de ruminants, Association ATM lapins Clipp, Association ATM palmipèdes gras — Cifog, Association ATM ponte — CNPO, Atemax France, Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale porcine

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), debba essere interpretato nel senso che le associazioni di diritto privato istituite dalle organizzazioni professionali interessate al fine di stipulare contratti in materia di erogazione di prestazioni connesse all’eliminazione delle carcasse di animali e il cui finanziamento è a carico dei membri di dette organizzazioni, che versano a tal fine contributi, devono essere qualificate come organismi di diritto pubblico, tenuto conto del criterio secondo cui tali organismi devono essere istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.

2)

Se l’articolo 1 della direttiva 2004/18/CE sopra citata debba essere interpretato nel senso che le associazioni così descritte, in particolare quelle che percepiscono contributi obbligatori, soddisfano il criterio di qualificazione come organismi di diritto pubblico relativo all’esistenza di un controllo della loro gestione da parte delle autorità pubbliche quando detto controllo economico e finanziario dello Stato è un controllo esterno vertente sull’attività economica e la gestione finanziaria delle imprese e degli organismi ad esso assoggettati e ha per oggetto l’analisi dei rischi e la valutazione dei risultati di dette imprese e organismi garantendo gli interessi patrimoniali dello Stato, e, per lo svolgimento del compito affidatogli, il funzionario incaricato del controllo dispone di tutti i poteri di indagine documentale e in loco, l’impresa o l’organismo controllati sono tenuti a fornirgli tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione del suo incarico comprese quelle riguardanti le controllate incluse nel loro consolidamento, detto funzionario chiede, se del caso, ogni informazione complementare e presenzia, con funzione consultiva, alle sedute del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza o dell’organo deliberativo che ne fa le veci e dei comitati e commissioni che questi può creare, può assistere alle sedute dei comitati, delle commissioni e di tutti gli organi consultivi esistenti all’interno dell’impresa o dell’organismo nonché alle assemblee generali e riceve, alle stesse condizioni degli altri membri, le convocazioni, gli ordini del giorno e tutti gli altri documenti che devono essere inviati prima della seduta.


(1)  GU L 134, pag. 114.