30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/13


Ricorso proposto il 14 marzo 2016 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-152/16)

(2016/C 191/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: J. Hottiaux, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo creato il suo registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, interconnettendolo con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1);

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1071/2009, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate dall’autorità competente nazionale ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

Orbene, dalla risposta dello Stato lussemburghese alla lettera di diffida complementare risulta un tale registro non è stato messo in atto.

Pertanto, lo Stato lussemburghese non ha soddisfatto gli obblighi derivanti dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1071/2009.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 1071/2009, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta l’Unione.

Non disponendo di alcun registro nazionale, non sussistono dubbi sul fatto che l’amministrazione lussemburghese non ha adottato le misure necessarie per interconnettere il proprio registro nazionale, di cui non dispone, con gli altri registri nazionali.


(1)  GU L 300, pag. 51.