20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu (Polonia) il 14 marzo 2016 – Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

(Causa C-149/16)

(2016/C 222/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu

Parti

Attori: Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra

Convenuto: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1), in combinato disposto con il principio di effettività del diritto, debbano essere interpretati nel senso che il datore di lavoro, nel procedere agli avvisi di modifica delle condizioni di lavoro e salariali in riferimento ai contratti di lavoro (avviso di modifica), unicamente per quanto riguarda le condizioni di retribuzione, in considerazione di una difficile situazione finanziaria, è tenuto ad applicare la procedura risultante dalla succitata direttiva nonché a consultare le rappresentanze sindacali aziendali in merito a tali avvisi, sebbene il diritto nazionale – legge, del 13 marzo 2003, relativa alle norme specifiche sulla risoluzione dei rapporti di lavoro con lavoratori per motivi non inerenti al lavoratore stesso (Gazzetta ufficiale polacca del 2003 n. 90 posizione 844 e successive modifiche) – agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 [della suddetta legge], non contenga alcuna norma in materia di avvisi di modifica delle condizioni del contratto di lavoro.


(1)  GU L 225, pag. 16.