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6.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 200/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Burgos (Spagna) il 7 marzo 2016 — Juan Moreno Marín, Maria Almudena Benavente Cardaba e Rodrigo Moreno Benavente/Abadía Retuerta, S.A.
(Causa C-139/16)
(2016/C 200/09)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial sección no 3 de Burgos
Parti
Ricorrenti: Juan Moreno Marín, Maria Almudena Benavente Cardaba e Rodrigo Moreno Benavente
Resistente: Abadía Retuerta, S.A.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se ricada nel divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 (1) l’utilizzo di un segno che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o servizio consistente nel fatto che esso è abbondantemente reperibile nel medesimo luogo con un livello elevato di valore e qualità. |
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2) |
Se si possa ritenere che un segno che presenta tali caratteristiche sia un segno di provenienza geografica ove la concentrazione del prodotto o servizio si verifichi sempre in uno spazio fisico determinato. |
(1) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).