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30.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/10 |
Impugnazione proposta il 27 febbraio 2016 dalla Orange Polska SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-486/11, Orange Polska SA/Commissione europea
(Causa C-123/16 P)
(2016/C 191/12)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Orange Polska SA (rappresentanti: D.M. Beard QC, A. Howard, barristers, M. Modzelewska de Raad, adwokat, P. Paśnik, adwokat)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, European Competitive Telecommunications Association
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corta voglia:
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annullare la sentenza; |
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annullare integralmente la decisione; in subordine, |
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annullare integralmente l’articolo 2 della decisione; o in subordine, |
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ridurre l’importo dell’ammenda ivi previsto in misura adeguata; o in subordine, |
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rinviare la decisione relativa all’ammenda alla Commissione; e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi: il primo motivo verte sulla validità sostanziale dell’accertamento della violazione nella decisione della Commissione impugnata, mentre gli altri due motivi vertono sull’importo dell’ammenda imposta dall’articolo 2 della decisione.
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1) |
In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e di ragionamento, non avendo richiesto alla Commissione di provare la sussistenza di un interesse legittimo nel procedere all’indagine e nell’adottare una decisione accertante una violazione relativa alla condotta passata. |
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2) |
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso una serie di errori di diritto e/o snaturato gli elementi di prova, in quanto ha confermato la valutazione della Commissione sull’impatto della violazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. |
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3) |
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto e un errore manifesto di valutazione degli elementi di prova, essendosi rifiutato di dar credito agli investimenti effettuati dalla Orange al fine di ridurre l’importo dell’ammenda per via di circostanze attenuanti. |