4.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 118/14 |
Impugnazione proposta il 5 febbraio 2016 dalla Comunidad Autónoma del País Vasco e dall’Itelazpi, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione
(Causa C-66/16 P)
(2016/C 118/17)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi, SA (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra e A. Lamadrid de Pablo, abogados)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea e SES Astra
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015; |
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statuire definitivamente sul ricorso di annullamento e annullare la decisione della Commissione del 19 giugno 2013 (1); |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La sentenza impugnata ha confermato una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato relativa a diverse misure adottate dalle autorità pubbliche spagnole al fine di garantire che il segnale di televisione digitale terrestre (TDT) raggiunga le zone più remote del territorio nelle quali vive soltanto il 2,5 % della popolazione. Tale decisione ha riconosciuto che, dal punto di vista sostanziale, il mercato non offrirebbe questo servizio in assenza di un intervento delle autorità pubbliche. Nonostante ciò detta decisione ha negato che si tratti di un servizio di interesse economico generale (SIEG) e ha affermato che, dal punto di vista formale, tale servizio non sarebbe stato definito «con chiarezza» e affidato dalle autorità pubbliche. Essa ha inoltre indicato che, in ogni caso, queste ultime non erano competenti a scegliere una tecnologia particolare al momento di organizzare il SIEG.
Primo e unico motivo di impugnazione: errori di diritto relativi all’interpretazione degli articoli 14, 106, paragrafo 2, e 107, paragrafo 1, TFUE, del protocollo n. 26 del TFUE sui servizi di interesse generale e del protocollo n. 29 del TFUE sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri
In particolare, l’impugnazione sottolinea che la sentenza impugnata contiene gli errori seguenti:
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chiara violazione del limite dell’«errore manifesto» nell’ambito dell’esame dei diversi atti delle autorità pubbliche che definiscono e affidano il SIEG; |
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indebita limitazione dell’«ampio potere discrezionale» degli Stati membri, che si applica sia alla definizione sia all’«organizzazione» del SIEG, e che include pertanto la scelta delle modalità di prestazione del SIEG e quella di una particolare tecnologia, indipendentemente dal fatto che siano contenute nell’atto di definizione o in un atto separato; |
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analisi errata del diritto spagnolo applicabile; |
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mancato riconoscimento del fatto che la «definizione» del SIEG e l’«affidamento» del SIEG a una o più imprese si possono effettuare in atti distinti; |
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mancato riconoscimento del fatto che la «definizione» del SIEG e il suo «affidamento» non richiedono l’uso di una formula o di un’espressione concreta, bensì un’analisi sostanziale e funzionale; |
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diniego dell’applicabilità del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri del TFUE e del TUE. |
(1) Decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU L 217, pag. 52).