Causa C‑679/16
Procedimento promosso da A
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)
«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Assistenza sociale – Prestazioni di malattia – Servizi per le persone con disabilità – Obbligo spettante al comune di uno Stato membro di fornire a uno dei suoi residenti l’assistenza personale prevista dalla normativa nazionale durante gli studi superiori effettuati da tale residente in un altro Stato membro»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 luglio 2018
Previdenza sociale–Lavoratori migranti–Normativa dell’Unione–Ambito di applicazione ratione materiae–Prestazioni incluse e prestazioni escluse–Criteri distintivi
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 3, § 1)
Previdenza sociale–Lavoratori migranti–Normativa dell’Unione–Ambito di applicazione ratione materiae–Prestazioni di malattia–Nozione–Copertura dei costi generati dalle attività quotidiane di una persona affetta da disabilità grave, allo scopo di consentire a tale persona, inattiva dal punto di vista economico, di proseguire gli studi superiori–Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 3, § 1)
Cittadinanza dell’Unione–Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri–Vantaggi sociali–Prestazione consistente nella copertura dei costi generati dalle attività quotidiane di una persona affetta da disabilità grave–Diniego di una tale prestazione, a un residente di uno Stato membro affetto da disabilità grave, in ragione del suo soggiorno in un altro Stato membro al fine ivi proseguire gli studi superiori–Inammissibilità–Giustificazione–Insussistenza
(Artt. 20 TFUE e 21 TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31‑33)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una prestazione come l’assistenza personale di cui al procedimento principale, consistente in particolare nella copertura dei costi generati dalle attività quotidiane di una persona affetta da disabilità grave, allo scopo di consentire a tale persona, inattiva dal punto di vista economico, di proseguire gli studi superiori, non rientra nella nozione di «prestazione di malattia» ai sensi di tale disposizione ed è, quindi, esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento.
(v. punto 52, dispositivo 1)
Gli articoli 20 e 21 TFUE ostano a che a un residente di uno Stato membro affetto da disabilità grave venga negata, dal suo comune di residenza, una prestazione come l’assistenza personale di cui trattasi nel procedimento principale, per il motivo che egli soggiorna in un altro Stato membro al fine di ivi proseguire gli studi superiori.
Un tale diniego deve essere considerato una restrizione alla libertà di circolare e soggiornare sul territorio degli Stati membri riconosciuta dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE a ogni cittadino dell’Unione.
Vero è che gli obiettivi perseguiti da una normativa nazionale volti a stabilire un collegamento reale tra il richiedente una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili e lo Stato membro competente nonché alla preservazione dell’equilibrio finanziario del sistema nazionale di previdenza sociale, costituiscono, in linea di principio, obiettivi legittimi idonei a giustificare una restrizione ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti all’articolo 21, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 21 luglio 2011, Stewart,C‑503/09, EU:C:2011:500, punto 90).
Tuttavia, la Corte è giunta alla conclusione che le condizioni di soggiorno del richiedente la prestazione per inabilità non potevano essere giustificate dagli obiettivi di cui al punto precedente della presente sentenza. Infatti, la Corte ha considerato, in particolare, che, sebbene il richiedente la prestazione per inabilità avesse risieduto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro interessato, l’esistenza di un collegamento reale e sufficiente con il territorio di tale Stato membro poteva essere dimostrata da fattori diversi da quello del soggiorno del richiedente sul territorio di tale Stato membro prima della domanda, quali le relazioni tra il richiedente stesso e il sistema di previdenza sociale di detto Stato, nonché il contesto familiare (sentenza del 21 luglio 2011, Stewart,C‑503/09, EU:C:2011:500, punti 97‑102, 104 e 109).
Peraltro, la Corte ha dichiarato che tale conclusione valeva riguardo all’obiettivo di garantire l’equilibrio finanziario del sistema nazionale di previdenza sociale, in quanto l’esigenza di stabilire un collegamento reale e sufficiente tra il richiedente la prestazione e lo Stato membro competente consentiva a quest’ultimo di assicurarsi che l’onere economico associato all’erogazione della prestazione controversa non diventasse irragionevole (sentenza del 21 luglio 2011, Stewart,C‑503/09, EU:C:2011:500, punto 103).
Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta nessuna informazione sulla natura degli ostacoli che inciderebbero maggiormente sul controllo, da parte del comune, del rispetto delle condizioni d’uso di un’assistenza personale concessa in una situazione come quella di cui procedimento principale, rispetto a quella, ammessa dalla normativa finlandese, nella quale un’assistenza personale identica è utilizzata al di fuori della Finlandia da un residente finlandese durante viaggi di lavoro o vacanze.
Dall’altro lato, risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte che il governo finlandese ha precisato che attualmente nessun elemento consente di ritenere che la concessione di un’assistenza personale, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, possa minacciare l’equilibrio del sistema nazionale di previdenza sociale.
(v. punti 66, 69‑71, 74, 76, 79, dispositivo 2)